Art. 8 · Modifica all'articolo 252 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 8

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Modifica all'articolo 252 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 24 gen 2026
Modifica all'articolo 252 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. All'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'alinea: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:» è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, in tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-31;213#art-8