Art. 7 · Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 7

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Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 24 gen 2026
Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. All'articolo 251, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea le parole: «in ogni caso,» sono sostituite dalle seguenti: «comunque, al più basso valore tecnicamente possibile»; b) alla lettera a) le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»; c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ove l'attività lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria;»; d) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) nei casi di cui alla lettera b), l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);»; e) alla lettera d) le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; f) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) nei casi di cui alla lettera b), i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria adottando misure quali: 1) l'eliminazione della polvere di amianto; 2) l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte; 3) l'abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l'uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti»; g) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: «e-bis) i lavoratori sono sottoposti a un'adeguata procedura di decontaminazione; e-ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un'adeguata protezione;»; h) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto sono regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione;»; i) alla lettera g) le parole: «devono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»; l) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) i rifiuti di cui alla lettera g) sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti derivanti da attività estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-31;213#art-7