Art. 2 · Modifica all'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 2

2 / 19

Modifica all'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 24 gen 2026
Modifica all'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. L'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente: «Art. 246. (Campo di applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-31;213#art-2