Art. 13
13 / 19Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In vigore dal 24 gen 2026
Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e le parole: «deve consentire» sono sostituite dalla seguente «consente»;
2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-31;213#art-13