Art. 13 · Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 13

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Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 24 gen 2026
Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. All'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e le parole: «deve consentire» sono sostituite dalla seguente «consente»; 2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.»; c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.».
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