Art. 3 · Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e alla legge 7 dicembre 2023, n. 193

Art. 3

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Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e alla legge 7 dicembre 2023, n. 193

In vigore dal 10 gen 2026
1. All'articolo 144-bis, comma 1, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la lettera d), è abrogata. 2. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni di attuazione e deliberate dall'IVASS in materia di interesse degli intermediari assicurativi, i finanziatori, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità, del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente offre un livello di garanzia equivalente a quella proposta dal finanziatore.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'IVASS può definire il contenuto standard dei contratti di assicurazione la cui sottoscrizione sia necessaria per ottenere il finanziamento, ai fini della valutazione di equivalenza di cui al comma 1.»; c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dai finanziatori o da loro incaricati ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, che offre un livello di garanzia equivalente secondo quanto previsto dal comma 1. I finanziatori o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale.»; d) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. Il cliente ha il diritto di confrontare le offerte di assicurazione la cui sottoscrizione sia necessaria per ottenere il credito al consumo per almeno tre giorni, senza che le offerte stesse vengano modificate e salvo che richieda la stipula della polizza prima della scadenza del termine, ed è informato di tale diritto in fase precontrattuale da parte dei finanziatori o, in alternativa, delle compagnie di assicurazione.». 3. All'articolo 120-quinquies, comma 3, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «all'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario» sono inserite le seguenti: «, a un contratto di credito al consumo quale definito all'articolo 121, comma 1, lettera c), del testo unico bancario». 4. Alla legge 7 dicembre 2023, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La Banca d'Italia e la Consob, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabiliscono, per le materie di rispettiva competenza, le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.»; b) all', al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, vigilano sull'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi dell', comma 7.».
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