Art. 2
2 / 6Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
In vigore dal 10 gen 2026
1. Al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) al comma 1:
1.1) la lettera a), è abrogata;
1.2) alla lettera b), le parole: «promozione e» sono sostituite dalle seguenti: «presentazione o la proposta ovvero»;
1.3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) la presentazione o la proposta ovvero la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento, nonché di intermediazione nella concessione di prestiti svolta dai fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020;»;
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la presentazione o la proposta e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei consulenti finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di consulente finanziario. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri consulenti finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.»;
3) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la presentazione o la proposta e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche e intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;
4) il comma 1-quater è abrogato;
5) al comma 2, dopo le parole: «carattere meramente materiale» sono inserite le seguenti: «, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito»;
b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Registrazione e vigilanza dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio). - 1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria nè di mediazione creditizia la presentazione o la proposta ovvero la conclusione da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di beni mobili o mobili iscritti in pubblici registri e servizi da essi offerti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche, con gli intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito.
2. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 istituisce un registro pubblico informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi, nel quale, verificata la completezza delle comunicazioni di cui al comma 3, sono annotati i dati comunicati ai sensi del comma 3, lettera a) e, in un'apposita sezione del medesimo registro, i dati comunicati ai sensi del comma 3, lettera b).
3. Sono comunicate al registro di cui al comma 2 le informazioni, definite ai sensi del comma 4, riguardanti i fornitori di beni o i prestatori di servizi diversi dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, secondo le seguenti modalità:
a) da parte delle banche, degli intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o degli altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito con cui i fornitori di beni o i prestatori di servizi stipulano le convenzioni di cui al comma 1 anche sulla base di dichiarazioni fornite, sotto la propria responsabilità, dagli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi;
b) direttamente da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi che, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 122, comma 1, lettere i-bis) e i-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e in osservanza di quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del medesimo testo unico, concludono contratti di credito a titolo accessorio rispetto alla propria attività commerciale o professionale nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso.
4. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, definisce, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il contenuto delle informazioni da trasmettere ai fini delle annotazioni nel registro di cui al comma 2, le modalità e i termini delle comunicazioni nonché eventuali variazioni alle stesse in modo che sia garantita:
a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al comma 3 e dei relativi aggiornamenti;
b) la chiarezza, la completezza e l'accessibilità dei dati riportati nel registro e nella sezione dedicata di cui al comma 3;
c) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto;
d) i criteri di determinazione del contributo dovuto, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro e della sezione dedicata, nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento.
5. Ai fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al presente articolo si applica, ove compatibile, la disciplina di cui al capo II del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in relazione all'attività rispettivamente svolta, nonché l'articolo 13, comma 1-ter, del presente decreto.
6. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 determina e riscuote i contributi dovuti dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al comma 3 del presente articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro di cui al comma 2, e dei costi di vigilanza, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività. I soggetti che effettuano la comunicazione ai sensi del comma 3, lettera a), hanno diritto al rimborso dei contributi versati da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi convenzionati.
7. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, vigila sul rispetto da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al comma 3 della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5. A tali fini, può richiedere agli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti inerenti alle attività di cui al presente articolo, fissando i relativi termini. L'Organismo può effettuare ispezioni presso tali soggetti, anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Per la violazione della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5, per la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti ovvero in caso di ostacolo alle attività di controllo dell'Organismo è applicata dall'Organismo medesimo nei confronti dei fornitori di beni o i prestatori di servizi di cui al comma 3 la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di cui al presente articolo da dieci giorni a tre mesi, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 al 10 per cento del fatturato. L'applicazione della sanzione è comunicata alla banca, all'intermediario finanziario o al diverso soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito che ha stipulato la convenzione con il soggetto sanzionato.
8. Nei confronti dei fornitori di beni o prestatori di servizi che si qualificano come microimprese o piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 e che esercitano le attività previste dal comma 1 o dal comma 3, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, interviene, su segnalazione di ogni soggetto interessato, ivi incluse le banche, gli intermediari finanziari previsti dal titolo V del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o gli altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito che stipulano le convenzioni di cui al comma 1, per verificare il rispetto della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5. A tali fini, l'Organismo può richiedere agli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti inerenti alle attività di cui al presente articolo, fissando i relativi termini. La presentazione della segnalazione per l'intervento dell'Organismo comporta il versamento di un contributo per la copertura delle spese di istruttoria la cui misura è determinata dallo stesso Organismo. Per la violazione della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5, per la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti ovvero in caso di ostacolo alle attività di controllo dell'Organismo, l'Organismo medesimo applica nei confronti dei fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al presente comma:
a) il richiamo scritto;
b) l'inibizione dalla continuazione dell'attività di cui al presente articolo per un periodo non superiore ai tre mesi;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000. L'applicazione della sanzione è comunicata alla banca, all'intermediario finanziario o al diverso soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito che ha stipulato la convenzione con il soggetto sanzionato.
9. Ai fornitori di servizi o ai prestatori di beni diversi dalle microimprese o piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE non è consentito l'esercizio delle attività previste dai commi 1 e 3 in assenza dell'annotazione nel registro di cui al comma 2.
10. La violazione di cui al comma 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 fino al 10 per cento del fatturato. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ove accerti l'omessa comunicazione prevista dal comma 3 lettera a) da parte della banca, dell'intermediario finanziario previsto dal titolo V, o altro soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, inibisce il fornitore di beni o prestatore di servizi dallo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo sino all'adempimento dell'obbligo di comunicazione, dandone comunicazione alla banca, intermediario finanziario previsto dal titolo V, o altro soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito e informa la Banca d'Italia o la diversa autorità competente.
11. Nella determinazione delle sanzioni previste dai commi 7, 8 e 10, l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le circostanze di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1-ter, del medesimo testo unico.
12. I proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dai commi 7, 8 e 10 affluiscono al bilancio dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, che determina le modalità e i termini di pagamento delle sanzioni pecuniarie. Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie costituisce titolo esecutivo.
In caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie, l'Organismo avvia la procedura di riscossione coattiva secondo i termini e le modalità previsti dalla legge.
13. Il mancato versamento dei contributi dovuti all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, costituisce causa ostativa all'annotazione ovvero alla permanenza del soggetto nel registro di cui al comma 2.»;
c) all'articolo 13:
1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, sentita la Banca d'Italia, può stabilire gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di cui agli articoli 120-terdecies, comma 2 e 124.2 comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia prestato in modo effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore.»;
2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, stabilisce con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993:
a) requisiti di conoscenza e competenza nonché di aggiornamento professionale degli agenti in attività finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attività finanziaria aventi personalità giuridica, dei mediatori creditizi e dei consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dei loro dipendenti e collaboratori, nonché dei dipendenti e collaboratori dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3;
b) caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, così che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II, del medesimo testo unico.»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per i soggetti di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 12-bis».
d) all'articolo 14, comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: «settore creditizio, finanziario, mobiliare» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusa l'attività di agente in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero di dipendente o collaboratore a contatto con il pubblico di agenti in attività finanziaria o di mediatori creditizi nel rispetto dell'articolo 128-novies, comma 3, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993»;
e) all'articolo 17:
1) al comma 4-bis, la parola: «promotore» è sostituita dalla seguente: «consulente»;
2) dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
«4-quater.1. L'attività di mediazione creditizia è compatibile con la prestazione di servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020.»;
3) al comma 4-quinquies, la parola: «promotore» è sostituita dalla seguente: «consulente»;
4) il comma 4-septies è abrogato;
f) all'articolo 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono tenuti al possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva ai fini della comunicazione di cui all'articolo 23.».
2. Al titolo IV, capo III, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 1-bis, la parola: «promotori» è sostituita dalla seguente: «consulenti»;
2) il comma 1-quater è abrogato;
3) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: «3-ter. I contributi determinati e riscossi dall'Organismo ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3 dovuti in base alla legge per consentire il funzionamento dell'Organismo e lo svolgimento delle attività istituzionali ad esso attribuite, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).»;
b) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: «soggetti ivi iscritti» sono inserite le seguenti: «e ai dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,»;
c) all'articolo 23:
1) al comma 3, lettera b), numero 7), dopo le parole: «i nominativi» sono inserite le seguenti: «e gli indirizzi di posta elettronica certificata»;
2) al comma 4, lettera f), dopo le parole: «i nominativi» sono inserite le seguenti: «e gli indirizzi di posta elettronica certificata»;
d) all'articolo 24, comma 5, dopo le parole: «gli standard» sono inserite le seguenti: «e la durata» e le parole: «, di durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio,» sono soppresse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-31;212#art-2