Art. 2
2 / 5Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
In vigore dal 23 gen 2026
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 120-novies:
1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) se verrà consultata una banca dati, in conformità degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;»;
2) al comma 6, lettera c), le parole: «67-novies» sono sostituite dalle seguenti: «59-quinquies, comma 2,»;
b) all'articolo 125-ter:
1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
2) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, si applica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;».
3) il comma 5 è abrogato;
c) all'articolo 126-quater, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Non si applica l'articolo 59-quater, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), s), t), v), z) e aa), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-31;209#art-2