Art. 3 · Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262

Art. 3

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Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262

In vigore dal 9 gen 2026
1. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. I membri del Direttorio sono nominati tra persone di riconosciuta onorabilità ed esperienza professionale. Ove si proceda alla revoca dell'incarico, i motivi della revoca sono resi pubblici, salvo motivata opposizione del membro interessato.»; b) all'articolo 29-bis: 1) al comma 2, le parole: «della Banca d'Italia e» sono soppresse; 2) alla rubrica, dopo le parole: «della CONSOB» sono inserite le seguenti: «e dell'IVASS»; c) dopo l'articolo 29-bis sono inseriti i seguenti: «Art. 29-ter (Disposizioni in materia di incompatibilità per i membri del Direttorio e per il personale della Banca d'Italia addetto alle funzioni di vigilanza, sorveglianza o risoluzione). - 1. I membri del Direttorio della Banca d'Italia, fino alla scadenza del periodo di incompatibilità di cui al comma 3 decorrente dalla cessazione del mandato, non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con: a) i soggetti sottoposti a sorveglianza, a vigilanza della Banca d'Italia anche nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, a risoluzione e gestione delle crisi della Banca d'Italia nell'ambito del Meccanismo di risoluzione unico; b) i soggetti che controllano o sono controllati, anche in via indiretta, dai soggetti di cui alla lettera a), nonché i soggetti appartenenti al medesimo gruppo; c) i soggetti che forniscono servizi ai soggetti di cui alle lettere a) o b), salvo che al membro del Direttorio interessato sia preclusa la partecipazione alla prestazione di tali servizi nel periodo di incompatibilità di cui al comma 3; d) i gruppi d'interesse o le associazioni di categoria che interagiscono con la Banca d'Italia con riferimento alle relative attività istituzionali. 2. I dipendenti della Banca d'Italia che svolgono funzioni di vigilanza, sorveglianza o risoluzione, fino alla scadenza del periodo di incompatibilità di cui al comma 3 decorrente dalla cessazione dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sorveglianza o risoluzione, non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con: a) i soggetti rispetto ai quali il dipendente è stato direttamente coinvolto nell'attività di vigilanza, sorveglianza, risoluzione o nel relativo processo decisionale; b) i soggetti che controllano, o sono controllati, anche in via indiretta, dai soggetti di cui alla lettera a), nonché i soggetti appartenenti al medesimo gruppo; c) i soggetti che forniscono servizi ai soggetti di cui alle lettere a) o b), salvo che al dipendente interessato sia preclusa la partecipazione alla prestazione di tali servizi nel periodo di incompatibilità di cui al comma 3; d) i gruppi d'interesse o le associazioni di categoria che interagiscono con la Banca d'Italia su questioni riconducibili alla responsabilità del dipendente durante il suo rapporto di impiego. 3. Il periodo di incompatibilità ha una durata pari a: a) ventiquattro mesi per i membri del Direttorio; b) dodici mesi per il personale. 4. In relazione alle incompatibilità di cui al comma 1, la Banca d'Italia riconosce ai membri del Direttorio un appropriato indennizzo determinato all'atto del conferimento del mandato. 5. I soggetti sottoposti alle incompatibilità di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare senza ritardo alla Banca d'Italia il ricevimento di un'offerta di lavoro. Accertata la sussistenza in concreto dell'incompatibilità, la Banca d'Italia adibisce il dipendente a mansioni differenti di pari livello per la durata dell'incompatibilità e fino alla cessazione del rapporto di impiego. Durante il periodo di incompatibilità il dipendente non ha accesso a informazioni riservate o sensibili relative ai soggetti di cui al comma 2. Il personale in quiescenza, dimissionario o destituito non ha titolo a un indennizzo per la durata dell'incompatibilità. 6. Con atto regolamentare interno della Banca d'Italia, da adottarsi entro il 10 gennaio 2026, sono specificati i contenuti e le modalità degli obblighi di comunicazione di cui al comma 5, nonché l'organo competente all'accertamento della ricorrenza in concreto dei presupposti dei divieti di cui ai commi 1 e 2. 7. I contratti conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli. Art. 29-quater (Disposizioni in materia di investimenti finanziari per i membri del Direttorio della Banca d'Italia e per il personale della Banca d'Italia che svolge funzioni di vigilanza). - 1. Ai membri del Direttorio della Banca d'Italia è vietata la negoziazione di strumenti finanziari emessi dai soggetti sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia anche nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, dalle relative società controllanti, controllate o appartenenti al medesimo gruppo, ovvero la negoziazione di strumenti finanziari collegati a tali soggetti. 2. Al personale della Banca d'Italia addetto alla vigilanza è vietata la negoziazione di strumenti finanziari emessi dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, dalle società controllanti, controllate o appartenenti al medesimo gruppo, ovvero la negoziazione di strumenti finanziari collegati a tali soggetti. 3. In deroga ai commi 1 e 2 sono ammessi: a) la negoziazione degli strumenti gestiti da terzi, a condizione che ai titolari sia precluso l'intervento nella gestione del portafoglio e che il terzo gestore non investa prevalentemente in strumenti emessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 ovvero in strumenti finanziari collegati a tali soggetti; b) gli investimenti in organismi di investimento collettivo, a condizione che l'organismo non investa prevalentemente in strumenti emessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 ovvero in strumenti finanziari collegati a tali soggetti. 4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano, prima della nomina o dell'assunzione e successivamente su base annuale, una dichiarazione concernente gli strumenti finanziari detenuti che possono dar luogo a conflitti di interessi. 5. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 2 detengano, al momento dell'assunzione o della nomina o in qualsiasi momento successivo, strumenti finanziari che possono dar luogo a conflitto di interessi, la Banca d'Italia ha il potere di richiedere che tali strumenti siano ceduti entro un termine ragionevole, comunque non superiore all'anno. Restano a esclusivo carico del destinatario dell'ordine di cessione le eventuali conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dalla vendita. Nel caso in cui gli strumenti posseduti possano essere mantenuti, l'interessato può procedere al disinvestimento in deroga ai commi 1 e 2 previa autorizzazione della Banca d'Italia. 6. La violazione dei divieti e degli obblighi previsti nel presente articolo è fonte di responsabilità disciplinare. 7. La Banca d'Italia con proprio atto regolamentare, da adottarsi entro il 10 gennaio 2026, detta disposizioni attuative del presente articolo. Art. 29-quinquies (Poteri regolamentari della Banca d'Italia in attuazione degli obblighi discendenti dall'appartenenza al Sistema europeo delle banche centrali e al Meccanismo di vigilanza unico). - 1. Fermi restando i precedenti articoli, la Banca d'Italia può adottare ulteriori disposizioni in materia di conflitti di interessi, incompatibilità successive alla cessazione dall'incarico e limiti agli investimenti finanziari mediante propri atti regolamentari interni attuativi degli obblighi in materia discendenti dalla sua appartenenza al Sistema europeo delle banche centrali e al Meccanismo di vigilanza unico.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-31;208#art-3