Art. 2 · Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2

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Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In vigore dal 9 gen 2026
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4-sexies.1, comma 6, lettera f), le parole: «di cui all'articolo 13, commi 5 e 6, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 13, commi 5, 5-bis, 6 e 6-bis,»; b) all'-duodecies, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai gruppi di Sim nei quali vi sia almeno una Sim di classe 1-minus si applicano le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob dal presente decreto.». c) all'articolo 13: 1) al comma 2, le parole: «criteri di competenza e correttezza» sono sostituite dalle seguenti: «criteri di competenza, correttezza e indipendenza di giudizio»; 2) al comma 3: 2.1) dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) i criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti;»; 2.2) alla lettera e), dopo le parole: «delle dimensioni dell'intermediario» sono inserite le seguenti: «, e i criteri di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi»; 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti abilitati, come individuati dal regolamento di cui al comma 3, si applicano i commi 1, 2 e 3, limitatamente ai requisiti di onorabilità e ai criteri di competenza e correttezza.»; 4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. I soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. La valutazione è condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dai medesimi organi entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti.»; 5) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. La valutazione di cui al comma 5 è condotta: a) con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo: 1) prima che essi assumano le funzioni, nel caso in cui non sia rinnovata la maggioranza dei componenti dell'organo. A questo fine, l'efficacia della nomina dei nuovi componenti è sospesa fino alla conclusione della valutazione dell'idoneità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2383, secondo comma, del codice civile; 2) dopo che essi abbiano assunto le funzioni, nel caso di rinnovo della maggioranza dei componenti dell'organo. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in questo caso la nomina è immediatamente efficace. b) con riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, prima che tali soggetti siano nominati.»; 6) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalità e tempi stabiliti congiuntamente, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti abilitati di maggiore rilevanza, come individuati dal regolamento di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia e la Consob tengono conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica.»; 7) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. La Banca d'Italia e la Consob valutano se i requisiti e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 continuino a essere soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato al soggetto abilitato.»; 8) alla rubrica, dopo la parola: «aziendali» sono inserite le seguenti: «e responsabili delle principali funzioni aziendali»; d) all'articolo 20-bis.1: 1) al comma 2, punto ii), dopo le parole: «delle imprese del gruppo» sono inserite le seguenti: «stabilite nell'Unione europea, incluse le loro succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo,»; 2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Nell'ambito della domanda presentata ai sensi del comma 2, le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 possono chiedere la deroga all'autorizzazione indicata al comma 1. La Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia informano l'ABE della richiesta di deroga. La deroga è concessa dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia sulla base della domanda ricevuta ai sensi del comma 2; è negata dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia. La deroga è concessa, ovvero negata, previo parere dell'ABE e tenuto conto almeno dei seguenti elementi: a) se la Sim fa parte di un gruppo, la struttura dell'organizzazione del gruppo, le modalità di registrazione dell'operatività utilizzate in via prevalente all'interno del gruppo e l'assegnazione delle attività tra i soggetti del gruppo; b) la natura, l'entità e la complessità delle attività svolte dalla Sim nel territorio della Repubblica e nell'Unione europea nel suo complesso; c) l'importanza delle attività svolte dalla Sim nel territorio della Repubblica e nell'Unione europea nel suo complesso, e il rischio sistemico che esse comportano. 2-ter. La proposta di concessione della deroga ovvero il diniego della stessa sono adottati dalla Banca d'Italia sentita la Consob. Il provvedimento di concessione della deroga o di diniego della stessa è trasmesso alla Sim interessata e all'ABE; nel caso si discosti dal parere di quest'ultima, include la relativa motivazione. I provvedimenti di concessione della deroga assunti ai sensi del comma 2-bis sono riesaminati ogni tre anni.».
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