Art. 7
7 / 10Sanzioni amministrative
In vigore dal 30 gen 2026
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 500.000 a 1.500.000 euro per la violazione degli obblighi previsti dall', commi 1, 2 e 3;
b) da 400.000 a 1.000.000 di euro per la violazione dell', comma 4;
c) da 50.000 a 350.000 euro per la violazione dell', comma 5;
d) da 250.000 a 800.000 euro per la violazione dell', comma 1;
e) da 15.000 a 50.000 euro per la violazione dell', comma 2;
f) da 150.000 a 500.000 euro per la violazione dell', comma 3.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 dall'autorità centrale di cui all'.
3. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo a tutte le circostanze rilevanti, tra cui:
a) la natura, la gravità e la durata della violazione;
b) il carattere doloso o colposo della violazione;
c) le precedenti violazioni commesse dall'autore della violazione;
d) le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'autore della violazione;
e) la cooperazione dell'autore della violazione con le autorità competenti;
f) l'attività svolta dall'autore della violazione per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
g) la natura e le dimensioni del prestatore di servizi o dello stabilimento designato;
h) il grado di colpa dell'autore della violazione, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate per conformarsi al presente decreto.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al presente articolo, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno ai fini dell'integrazione delle risorse già destinate a legislazione vigente all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;216#art-7