Art. 6 · Notifiche e lingue

Art. 6

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Notifiche e lingue

In vigore dal 30 gen 2026
1. I prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi in Italia notificano per iscritto all'autorità centrale di cui all', ovvero a quella del diverso Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede, i dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica degli stessi. 2. La notifica di cui al comma 1 indica altresì in quale o quali delle lingue ufficiali dell'Unione è possibile rivolgersi allo stabilimento designato o al rappresentante legale. Tra tali lingue figurano una o più delle lingue ufficiali secondo il diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede. Se lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede in Italia, tra tali lingue figura in ogni caso la lingua italiana. 3. I prestatori di servizi che designano più stabilimenti designati o nominano più rappresentanti legali, specificano, nella notifica di cui al comma 1, il preciso ambito territoriale della designazione o della nomina e la lingua ufficiale o le lingue ufficiali dell'Unione in cui è possibile rivolgersi agli stabilimenti designati o ai rappresentanti legali. 4. La notifica di cui al comma 1 è effettuata senza ritardo e comunque entro e non oltre trenta giorni decorrenti rispettivamente dalla designazione o dalla nomina ovvero dalla modifica dei dati notificati. 5. Le informazioni oggetto di notifica sono trasmesse dall'autorità centrale di cui all' al Ministero della giustizia ai fini della pubblicazione sul portale della rete giudiziaria europea in materia penale ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva. Il Ministero della giustizia pubblica le informazioni anche in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico delle informazioni pubblicate.
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