Art. 4
4 / 10Obblighi dei prestatori di servizi
In vigore dal 30 gen 2026
1. Fermo quanto previsto dall', comma 2, secondo periodo, i prestatori di servizi con personalità giuridica stabiliti in Italia hanno l'obbligo di designare uno o più stabilimenti designati in Italia, se vi offrono servizi, o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell', comma 1.
2. I prestatori di servizi con personalità giuridica non stabiliti nell'Unione che offrono servizi in Italia hanno l'obbligo di nominare uno o più rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell', comma 1.
3. I prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti indicati nell', comma 1, e che offrono servizi in Italia hanno l'obbligo di nominare uno o più rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa a detti strumenti.
4. I prestatori di servizi che sono stabiliti o che offrono servizi in Italia hanno, in ogni caso, l'obbligo di attribuire agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali nominati, i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini di cui all', comma 1, nonché per l'esperimento delle procedure di esecuzione ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. Gli stabilimenti designati e i rappresentanti legali nominati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono rispettivamente essere stabiliti o risiedere in uno Stato membro in cui i prestatori di servizi offrono i loro servizi nonché cooperare con le autorità competenti per l'esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all', comma 1, in conformità del quadro giuridico applicabile.
6. I prestatori di servizi adempiono agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3:
a) entro il 18 agosto 2026, se alla data del 18 febbraio 2026 offrono servizi dell'Unione;
b) entro sei mesi dalla data in cui iniziano ad offrire servizi nell'Unione, se tale data è successiva al 18 febbraio 2026.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;216#art-4