Art. 2 · Definizioni

Art. 2

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Definizioni

In vigore dal 30 gen 2026
1. Ai fini del presente decreto: a) per «prestatore di servizi» si intende: la persona fisica o giuridica che fornisce una o più delle seguenti categorie di servizi, ad eccezione dei servizi finanziari di cui all', paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio: 1) servizi di comunicazione elettronica quali definiti all', punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972; 2) servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali l'assegnazione di indirizzi IP, i servizi di registri di nomi di dominio, di registrar di nomi di dominio e i servizi per la privacy o proxy connessi ai nomi di dominio; 3) altri servizi della società dell'informazione di cui all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, che: i. consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro; o ii. rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati per conto degli utenti ai quali è fornito il servizio, quando la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all'utente; b) per prestatore di servizi «che offre servizi nel territorio di uno Stato membro» si intende: il prestatore di servizi che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati alla lettera a), e che ha un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con il medesimo Stato membro; tale collegamento sostanziale si considera presente quando il prestatore di servizi è stabilito in tale Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in tale Stato membro o qualora le sue attività siano orientate verso tale Stato membro; c) per prestatore di servizi «che offre servizi nell'Unione» si intende: il prestatore di servizi che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati alla lettera a), e che ha un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con il medesimo Stato membro; tale collegamento si considera presente quando il prestatore di servizi è stabilito in uno Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri o qualora le sue attività siano orientate verso uno o più Stati membri; d) per «stabilimento» si intende: un'entità che esercita effettivamente un'attività economica a tempo indeterminato con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale è svolta l'attività di prestazione di servizi o è gestita l'attività; e) per «stabilimento designato» si intende: uno stabilimento dotato di personalità giuridica designato per iscritto da un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all', comma 1, ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali; f) per «rappresentante legale» si intende: una persona fisica o giuridica nominata per iscritto da un prestatore di servizi non stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all', comma 1, ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;216#art-2