Art. 9 · Disposizioni di coordinamento

Art. 9

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Disposizioni di coordinamento

In vigore dal 30 gen 2026
1. All'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: «dei fatti» sono inserite le seguenti: «ovvero per le ricerche di un latitante»; b) al comma 3-bis, dopo le parole: «alle indagini» sono inserite le seguenti: «ovvero alle ricerche di un latitante»; c) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti: «3.bis.1. Il pubblico ministero può ordinare con decreto motivato ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici, di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici ovvero di terzi. 3. bis.2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano all'acquisizione dei dati relativi agli abbonati. Per dati relativi agli abbonati si intendono i dati detenuti da un prestatore di servizi relativi all'abbonamento ai suoi servizi, riguardanti: a) l'identità di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l'indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail forniti; b) il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall'abbonato o dal cliente o a questo fornite al momento della registrazione o dell'attivazione iniziale e i dati connessi alla convalida dell'uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall'utente o creati a sua richiesta. 3.bis.3. All'acquisizione dei dati relativi agli abbonati provvede il pubblico ministero ovvero la polizia giudiziaria, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 348 del codice di procedura penale.»; d) al comma 4-ter: 1) al primo periodo, dopo le parole: «di servizi» è inserita la seguente: «telefonici,», dopo le parole: «al traffico» sono inserite le seguenti: «telefonico e» e dopo la parola: «comunicazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta,»; 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In tale ultimo caso, l'ordine di cui al primo periodo può essere emesso anche da ufficiali di polizia giudiziaria.»; 3) al secondo periodo, dopo le parole: «di servizi» è inserita la seguente: «telefonici,»; e) al comma 4-quater, primo e secondo periodo, dopo le parole: «di servizi» è inserita la seguente: «telefonici,». 2. Dopo l'articolo 263 del codice di procedura penale, è inserito il seguente: «Art. 263-bis (Ordine di conservazione di dati). - 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero può ordinare, con decreto motivato, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati da questi detenuti. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni ovvero di terzi. 2. Quando ricorrono ragioni di urgenza, prima dell'intervento del pubblico ministero, l'ordine di conservazione è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria ed è comunicato per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.».
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