Art. 8
8 / 10Statistiche e comunicazioni alla Commissione europea
In vigore dal 30 gen 2026
1. Il Ministero della giustizia è competente per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento e per la trasmissione di esse alla Commissione europea, nonché per l'effettuazione delle notifiche di cui agli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
2. L'autorità giudiziaria trasmette al Ministero della giustizia, a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;215#art-8