Art. 5 · Autorità centrale per la trasmissione in via amministrativa

Art. 5

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Autorità centrale per la trasmissione in via amministrativa

In vigore dal 30 gen 2026
1. Quando ne fa richiesta l'autorità giudiziaria competente ai sensi del presente decreto o l'autorità di altro Stato membro competente ai sensi del regolamento, il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui all', paragrafo 6, del regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;215#art-5