Art. 10
10 / 10Disposizioni finanziarie
In vigore dal 30 gen 2026
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli , e 6 del presente decreto, è autorizzata la spesa di euro 280.000 per l'anno 2025 e di euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 13 giugno 2025, n. 91.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Nordio, Ministro della giustizia
Piantedosi, Ministro dell'interno
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Storico versioni
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