Art. 10 · Disposizioni finanziarie

Art. 10

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 30 gen 2026
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli , e 6 del presente decreto, è autorizzata la spesa di euro 280.000 per l'anno 2025 e di euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 13 giugno 2025, n. 91. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Nordio, Ministro della giustizia Piantedosi, Ministro dell'interno Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Crosetto, Ministro della difesa Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
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