Art. 9
9 / 13Individuazione della autorità competenti per le sanzioni amministrative
In vigore dal 24 gen 2026
Individuazione della autorità competenti
per le sanzioni amministrative
1. All'articolo 13-quater, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni di cui agli articoli 275-bis, terzo comma, e 275-ter, terzo comma, del codice penale e, limitatamente alle autorizzazioni concernenti le transazioni finanziarie, dell'articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale. L'accertamento e la contestazione delle relative violazioni sono rimessi alle autorità di cui al comma 1, fatti salvi i poteri di altri organi di polizia giudiziaria.».
2. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. L'Unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185 è l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 275-bis, terzo comma, del codice penale, nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d), del medesimo articolo;
b) articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale, in caso di violazione di obblighi prescritti in autorizzazione rilasciata dalla medesima Unità».
3. Per i casi di cui all'articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 relativamente alle transazioni finanziarie, l'autorità competente all'adozione del provvedimento amministrativo di autorizzazione è competente anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
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