Art. 8 · Esonero dagli obblighi informativi

Art. 8

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Esonero dagli obblighi informativi

In vigore dal 24 gen 2026
1. I professionisti esercenti una professione legale sono esonerati dall'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 275-ter, secondo comma, del codice penale concernenti un loro cliente o fornite dal cliente medesimo sempre che si tratti di informazioni da loro apprese nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;211#art-8