Art. 2
2 / 13Definizioni
In vigore dal 24 gen 2026
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:
a) «misure restrittive dell'Unione europea»: misure restrittive adottate dall'Unione europea sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) «persona, entità od organismo designati»: una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o gruppo assoggettati a misure restrittive dell'Unione europea;
c) «fondi»: attività e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, tra gli altri:
1) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
2) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
3) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
4) interessi, dividendi o altri proventi di attività o plusvalenze maturate o generate dalle attività;
5) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
6) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
7) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
8) cripto-attività, definite all', paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;
d) «risorse economiche»: attività materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
e) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre un cambiamento tale da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
f) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;211#art-2