Art. 10 · Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti

Art. 10

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Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti

In vigore dal 24 gen 2026
1. Fermo l'obbligo di denuncia, al fine di garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, in relazione ai reati di cui al presente decreto, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) di cui all' del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e l'Autorità competente di cui all' del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, ed ogni altra autorità incaricata dell'esecuzione delle misure restrittive dell'Unione europea, quando hanno notizia dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale, e all', comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, informano, senza ritardo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e forniscono le notizie, le informazioni e i dati in loro possesso attinenti ai reati medesimi. 2. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando acquisisce la notizia dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di cui all', comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il pubblico ministero ne dà tempestiva informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ai fini del necessario coordinamento con le autorità competenti per l'esecuzione delle misure restrittive dell'Unione di cui al comma 1.
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