Art. 6 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 6

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 6 gen 2026
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;207#art-6