Art. 5
5 / 7Disposizioni transitorie
In vigore dal 6 gen 2026
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026.
2. I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;207#art-5