Art. 4 · Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, recante disposizioni in materia di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

Art. 4

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Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, recante disposizioni in materia di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

In vigore dal 6 gen 2026
1. Al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l', è sostituito dal seguente: « (Aggiunte e materie prime autorizzate). - 1. Ai prodotti di cui all'allegato I possono essere aggiunte le seguenti materie prime e prodotti: a) vitamine e minerali conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006; b) ai fini della correzione del tenore proteico del latte, di cui all': 1) retentato di latte: prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato; 2) permeato di latte: prodotto ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato; 3) lattosio: componente naturale del latte, normalmente ottenuto da siero avente un tenore di lattosio anidro non inferiore al 99,0 per cento m/m su sostanza secca; può essere anidro o contenere una molecola di acqua di cristallizzazione o essere costituito da un miscuglio di entrambi; c) enzimi alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008; d) additivi alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.»; b) all', dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. È autorizzato, altresì, il trattamento di riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio. Le modifiche della composizione del latte derivanti da tale trattamento sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili.»; c) all', il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai prodotti di cui all' si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.»; d) all'allegato II, alla lettera a), le parole: «, contenente, in peso, non meno del 9% di materia grassa e del 31% di estratto secco totale ottenuto dal latte» sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;207#art-4