Capo IV
Art. 11
11 / 20Modifiche alla disciplina della determinazione della base imponibile delle rendite e pensioni ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di registro
In vigore dal 20 dic 2025
1. All', comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
2. All'articolo 46, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50, comma 6, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»;
b) all'articolo 102, comma 2, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-18;192#art-11