Art. 6 · Scambio automatico obbligatorio di informazioni relative a cripto-attività

Art. 6

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Scambio automatico obbligatorio di informazioni relative a cripto-attività

In vigore dal 6 gen 2026
1. Ai fini del presente capo si intendono per: a) «Cripto-attività»: le cripto-attività quali definite all', paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114; b) «Cripto-attività Oggetto di Comunicazione»: tutte le cripto-attività diverse dalla valuta digitale della Banca Centrale, dalla moneta elettronica o da qualsiasi cripto-attività per la quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento; c) «Valuta Digitale della Banca Centrale»: qualsiasi moneta fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da altra Autorità monetaria; d) «Moneta Fiduciaria»: la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla Banca centrale o dall'Autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le valute digitali della Banca Centrale, ivi comprese la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (Moneta Elettronica); e) «Moneta Elettronica»: qualsiasi cripto-attività che è: 1) una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria; 2) emessa al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento; 3) rappresentata da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella stessa moneta fiduciaria; 4) accettata in pagamento da una persona fisica o da una persona giuridica diversa dall'emittente; 5) rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto, ai sensi della normativa cui è soggetto l'emittente; f) «Banca Centrale»: un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo della giurisdizione stessa, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal Governo della giurisdizione, eventualmente detenuto, anche parzialmente, dalla giurisdizione; g) «Prestatore di Servizi per le Cripto-attività»: il prestatore di servizi per le cripto-attività quale definito all', paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114; h) «Gestore di Cripto-attività»: un soggetto che fornisce servizi per le cripto-attività diverso da un prestatore di servizi per le cripto-attività; i) «Prestatore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione»: un prestatore di servizi per le cripto-attività o un gestore di cripto-attività che presta uno o più servizi per le cripto-attività consistenti in operazioni di scambio per o per conto di un utente oggetto di comunicazione; l) «Servizio per le Cripto-attività»: il servizio per le cripto-attività quale definito all', paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114, compresi lo staking e il prestito; m) «Operazione Oggetto di Comunicazione»: qualsiasi operazione di scambio e qualsiasi trasferimento di cripto-attività oggetto di comunicazione; n) «Operazione di Scambio»: qualsiasi scambio tra cripto-attività oggetto di comunicazione e monete fiduciarie e qualsiasi scambio tra una o più forme di cripto-attività oggetto di comunicazione; o) «Operazione di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione»: un trasferimento di cripto-attività oggetto di comunicazione come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a un importo in euro corrispondente a 50.000 USD; p) «Trasferimento»: l'operazione di trasferimento di una cripto-attività oggetto di comunicazione da o verso l'indirizzo o il conto di cripto-attività di un utente di cripto-attività, diverso da quello gestito dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per conto del medesimo utente di cripto-attività, se il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento dell'operazione, non può qualificare l'operazione come un'operazione di scambio di cui alla lettera n); q) «Utente Oggetto di Comunicazione»: un utente di cripto-attività che è una persona oggetto di comunicazione residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE; r) «Utente di Cripto-attività»: la persona fisica o l'entità che è cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell'esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione; s) «Persona Fisica Utente di Cripto-attività»: la persona fisica che è cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell'esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione; t) «Persona Fisica Utente Preesistente di Cripto-attività»: la persona fisica utente di cripto-attività che ha stabilito un rapporto con il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione entro il 31 dicembre 2025; u) «Entità Utente di Cripto-attività»: l'entità cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell'esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione; v) «Entità Utente Preesistente di Cripto-attività»: l'entità utente di cripto-attività che ha stabilito un rapporto con il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione entro il 31 dicembre 2025; z) «Persona Oggetto di Comunicazione»: la persona residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da un soggetto escluso; aa) «Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione»: l'entità o la persona fisica che è residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE, ai sensi della normativa fiscale di tale Stato o giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro o in una giurisdizione qualificata non-UE. A tal fine, un'entità quale una partnership, oppure una limited liability partnership, o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva; bb) «Persone che Esercitano il Controllo»: le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un trust, per persone che esercitano il controllo, si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust, per persone che esercitano il controllo, si intendono le persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione «Persone che Esercitano il Controllo» è interpretata in modo coerente con il termine «titolare effettivo» definito all', punto 6), della direttiva (UE) 2015/849 relativamente ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione; cc) «Numero di Identificazione Fiscale (NIF)»: qualsiasi numero o codice utilizzato da un'autorità preposta per identificare un contribuente; dd) «Servizio di Identificazione»: un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione Europea al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un utente di cripto-attività; ee) «Indirizzo di Registro Distribuito»: l'indirizzo di registro distribuito di cui al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio. 2. La definizione di moneta elettronica di cui al comma 1, lettera e), non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un altro soggetto su istruzioni del cliente. Se, nel corso della normale attività dell'entità trasferente, i fondi connessi a un prodotto sono detenuti per un periodo superiore a sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in assenza di tali istruzioni, se tali fondi sono detenuti per un periodo superiore a sessanta giorni dalla data del loro ricevimento, un prodotto non si intende creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un altro soggetto su istruzioni del cliente. 3. La persona fisica o l'entità, diversa da un'istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che agisce in qualità di utente di cripto-attività a beneficio o per conto di altra persona fisica o entità in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non è considerato un utente di cripto-attività di cui al comma 1, lettera r). È un utente di cripto-attività di cui al comma 1, lettera r), la persona fisica o l'entità a beneficio o per conto della quale agisce una persona fisica o un'entità, diversa da un'istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, di cui al primo periodo. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che presta un servizio consistente nell'effettuare operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione per un esercente o per conto di un esercente, considera anche il cliente che è la controparte dell'esercente per le medesime operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione quale utente di cripto-attività di cui al comma 1, lettera r), a condizione che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sia tenuto a verificare l'identità del cliente nell'ambito dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione ai sensi delle disposizioni in materia di antiriciclaggio. 4. Ai fini del presente capo si intendono per: a) «Entità Attiva» si intende un'entità che soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti: 1) meno del 50 per cento del reddito lordo dell'entità per l'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dall'entità nel corso dell'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo; 2) tutte le attività dell'entità consistono essenzialmente nella detenzione, piena o parziale, delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, o nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'entità non sia idonea a questo status poiché funge, o si qualifica, come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento; 3) l'entità non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; l'entità non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale; 4) l'entità non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; 5) l'entità si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; o 6) l'entità soddisfa tutti i seguenti requisiti: 6.1) è costituita e gestita nella giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è costituita e gestita nella giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale; 6.2) nella giurisdizione di residenza è esente dall'imposta sul reddito; 6.3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio; 6.4) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell'entità non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità; 6.5) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entità o gli atti costitutivi dell'entità prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'entità statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell'entità o a una sua suddivisione politica; b) «Soggetto Escluso»: un'entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati o una entità collegata della stessa; un'entità statale; un'organizzazione internazionale; una Banca Centrale; un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento di cui alla lettera f), numero 2); c) «Istituzione Finanziaria»: un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entità di investimento o un'impresa di assicurazioni specificata; d) «Istituzione di Custodia»: l'entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. Un'entità detiene attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra: 1) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione, oppure l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno civile, precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; e 2) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita; e) «Istituzione di Deposito» qualsiasi entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare o detiene moneta elettronica o valute digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti; f) «Entità di Investimento»: l'entità che alternativamente: 1) svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente: 1.1) negoziazione di strumenti del mercato monetario, valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di futures su merci quotate; 1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o 1.3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, denaro o cripto-attività oggetto di comunicazione per conto di terzi; 2) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie o di cripto-attività oggetto di comunicazione, se l'entità è gestita da un'altra entità che è un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento di cui al numero 1); g) «Impresa di Assicurazioni Specificata»: l'entità che è una impresa di assicurazioni, o la holding di un'impresa di assicurazioni, che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti; h) «Entità Statale» si intende il governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende altresì: 1) le parti integranti di una giurisdizione, ovvero qualsiasi soggetto, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato che costituisce un'autorità direttiva di una giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva sono accreditati sul conto della stessa o su altri conti della giurisdizione, senza che alcuna frazione di tali utili maturi a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale; 2) le entità controllate, ovvero le entità che sono distinte nella forma dalla giurisdizione o che costituiscono un'entità giuridica distinta, a condizione che siano rispettati congiuntamente i seguenti requisiti: 2.1) l'entità è interamente detenuta e controllata da una o più entità statali, direttamente o attraverso una o più entità controllate; 2.2) gli utili netti dell'entità sono accreditati sul conto della stessa o su conti di una o più entità statali, senza che alcuna frazione del reddito maturi a beneficio di un privato; 2.3) il patrimonio dell'entità è attribuito a una o più entità statali in caso di scioglimento; i) «Organizzazione Internazionale»: qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria comprende qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale): 1) costituita principalmente da governi; 2) che abbia concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con la giurisdizione competente; e 3) il cui reddito non matura a beneficio di privati. l) «Attività Finanziaria»: valori mobiliari, quote in società di persone, merci quotate, swap, contratti di assicurazione o contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione in valori mobiliari, in cripto-attività oggetto di comunicazione, in società di persone, in merci quotate, in swap, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Il termine «Attività Finanziaria» non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare; m) «Quota nel Capitale di Rischio»: nel caso di una società di persone che è un'istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'istituzione finanziaria, una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una persona oggetto di comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente, una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale; n) «Contratto di Assicurazione»: un contratto, diverso da un contratto di rendita, in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale; o) «Contratto di Rendita»: un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. Tale espressione comprende inoltre un contratto che si considera un contratto di rendita in conformità a leggi, regolamenti o prassi nazionali o della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni; p) «Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato»: un contratto di assicurazione, diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni, che ha un valore maturato; q) «Valore Maturato»: il maggiore tra l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto, determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza, e l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. L'espressione «Valore Maturato» non comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione: 1) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita; 2) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato; 3) quale rimborso di un premio versato in precedenza, al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno, sulla base di un contratto di assicurazione, diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti, in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto; 4) quale dividendo all'assicurato, diverso da un dividendo di disdetta, purchè il dividendo si riferisca a un contratto di assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti al numero 2); o 5) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un contratto di assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto; r) «Entità»: una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione; s) «Entità Collegata» di un'altra entità se una delle due entità controlla l'altra o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un'entità; t) «Succursale»: un'unità, un'impresa o un ufficio di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è considerato una succursale nell'ambito del regime regolamentare di una giurisdizione o che è altrimenti disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione separatamente da altri uffici, unità o succursali del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Tutte le unità, le imprese o gli uffici di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in un'unica giurisdizione sono considerati un'unica succursale; u) «Procedure di adeguata verifica della clientela»: le procedure di adeguata verifica della clientela di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 o delle raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o obblighi analoghi cui è soggetto il medesimo prestatore. 5. Ai fini della definizione di entità di investimento di cui al comma 4, lettera f), se il reddito lordo dell'entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'entità nel corso del periodo di tempo minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o il periodo nel corso del quale l'entità è esistita, l'attività si considera svolta in via principale e il reddito lordo si considera attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di attività finanziarie o di cripto-attività oggetto di comunicazione. 6. Ai fini della definizione di entità di investimento di cui al comma 4, lettera f), l'espressione «altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, denaro o cripto-attività oggetto di comunicazione per conto di terzi» non comprende la prestazione di servizi consistenti in operazioni di scambio per clienti o per conto di clienti. 7. La definizione di entità di investimento di cui alla lettera f) del comma 4 non ricomprende un'entità qualificabile come entità attiva perché soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 4, lettera a), numeri da 2) a 6). Tale definizione si interpreta conformemente alla definizione di «istituto finanziario» di cui all', numero 2, della direttiva (UE) 2015/849. 8. Ai fini della definizione di entità statale di cui alla lettera h) del comma 4, il reddito non si considera maturato a beneficio di privati se i beneficiari sono previsti da un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Il reddito è, in ogni caso, considerato maturato a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'entità statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati. 9. Ai fini del presente capo si intendono per: a) «Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti»: un accordo tra l'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione Europea e quella di una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nell'Allegato VI, sezione II, parte B, alla direttiva 2011/16/UE quale determinato da un atto di esecuzione della Commissione europea a norma dell'articolo 8-bis quinquies, paragrafo 11, della medesima direttiva, oppure un accordo tra l'autorità competente dell'Italia e quella di una giurisdizione non-UE basato su una norma internazionale, in materia di comunicazione e scambio di informazioni sulle cripto-attività, considerata standard minimo o equivalente alla disciplina recata dalla citata direttiva 2011/16/UE, ai sensi dell'articolo 8-bis quinquies, paragrafo 12, della medesima direttiva; b) «Giurisdizione Qualificata Non-UE»: una giurisdizione non-UE nella quale vige un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti concluso con le autorità competenti di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea che sono identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE, oppure una giurisdizione non-UE con la quale vige un accordo per effetto del quale l'Italia è obbligata a fornire alla stessa informazioni equivalenti a quelle di cui all' relativamente alle persone oggetto di comunicazione residenti nella medesima giurisdizione ed è indicata nell'elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sul sito dell'Agenzia delle entrate; c) «Giurisdizione Oggetto di Comunicazione»: uno Stato membro dell'Unione Europea o una giurisdizione qualificata non-UE.
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