Art. 4
4 / 20Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»
In vigore dal 6 gen 2026
1. Al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, dopo la lettera ee), è aggiunta la seguente: «ee-bis): "Servizio di Identificazione": un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un Venditore.»;
b) all', comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis): l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione, se il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si avvale della conferma diretta dell'identità e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identità e tutte le residenze fiscali del Venditore; in tali casi non è necessario comunicare le informazioni di cui all', comma 1, lettere da b) a e) e comma 2, lettere da b) a f), allo Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio di Identificazione.»;
c) all', comma 4, l'alinea è sostituita dalla seguente: «L'Agenzia delle entrate cancella il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale nei seguenti casi:».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;194#art-4