Art. 2 · Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante «Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE»

Art. 2

2 / 20

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante «Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE»

In vigore dal 6 gen 2026
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all' dopo il comma 1.1., è aggiunto il seguente: «1.2. Anteriormente al 1° gennaio 2026, i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno cinque delle categorie di reddito e di capitale elencate all', paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorità competenti di ogni altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2026 o successivi.»; b) all', comma 1-quater, le parole «persone fisiche.» sono sostituite dalle seguenti: «persone fisiche, tranne nel caso in cui tale ruling preventivo transfrontaliero sia stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 1° gennaio 2026 e laddove l'importo dell'operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo transfrontaliero superi 1.500.000 euro o l'importo equivalente in altra valuta, ove tale importo sia indicato nel ruling. Ai fini del presente comma, indipendentemente dall'importo indicato nel ruling, se detto importo riguarda una serie di operazioni concernente beni, servizi o attività diversi, l'importo del ruling preventivo transfrontaliero comprende il valore totale sottostante. Qualora, invece, i medesimi beni, servizi o attività sono oggetto di più operazioni l'importo totale delle stesse non viene sommato. Lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri relativi a persone fisiche non include i ruling sulla tassazione alla fonte per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni dei non residenti.». c) dopo l' è inserito il seguente: «Articolo 5-bis "Rilevazione e comunicazione del numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o giurisdizione estera" 1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2030, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono a soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea redditi da lavoro dipendente e assimilati e pensioni, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, ove possibile, rilevano e indicano nella dichiarazione annuale e nella certificazione unica il numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza del percettore. 2. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, nelle istanze presentate in relazione a ruling preventivo transfrontaliero come definito all', comma 1, lettera h-bis), è indicato, ove possibile, anche il numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza alla persona che presenta l'istanza e alle altre persone che possono essere interessate dal ruling preventivo transfrontaliero. 3. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, ai fini dell'identificazione delle entità appartenenti al gruppo multinazionale, l'entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, tenuta alla presentazione della rendicontazione paese per paese ai sensi dell' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, in qualità di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo o entità designata, rileva e comunica, ove possibile, il numero di identificazione fiscale attribuito alle medesime entità da parte della rispettiva giurisdizione di residenza fiscale. 4. Nell'ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni di cui all' e dello scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, l'Agenzia delle entrate comunica anche le informazioni relative al numero di identificazione fiscale ricevute sulla base delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;194#art-2