Art. 17 · Disposizioni in materia di protezione di dati personali

Art. 17

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Disposizioni in materia di protezione di dati personali

In vigore dal 6 gen 2026
1. L'Agenzia delle entrate e i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono titolari del trattamento dei dati personali quando determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 2. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione: a) informano ogni soggetto interessato che le informazioni a esso relative saranno raccolte e trasferite in conformità alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e alle norme di recepimento; b) forniscono a ogni soggetto interessato tutte le informazioni che il medesimo soggetto ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento ai sensi del citato regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.
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