Art. 13
13 / 20Obblighi di comunicazione
In vigore dal 6 gen 2026
1. A partire dal periodo di riferimento decorrente dal 1° gennaio 2026, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui all', entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, comunica all'Agenzia delle entrate, in relazione ai propri utenti di cripto-attività che sono utenti oggetto di comunicazione o che hanno persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, le seguenti informazioni:
a) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di una persona fisica, la data e il luogo di nascita di ciascun utente oggetto di comunicazione e, nel caso di qualsiasi entità che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 8 a 12, è identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna persona che esercita il controllo dell'entità che è una persona oggetto di comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità;
b) il nome, l'indirizzo, il NIF e, se disponibili, il numero di identificazione individuale di cui all'articolo 8-bis quinquies, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE, e il codice identificativo internazionale del soggetto giuridico del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione;
c) per ciascun tipo di cripto-attività oggetto di comunicazione in relazione alla quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha effettuato operazioni oggetto di comunicazione nel corso dell'anno civile pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato:
1) il nome completo del tipo di cripto-attività oggetto di comunicazione;
2) l'importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di moneta fiduciaria;
3) l'importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione a cessioni a fronte di moneta fiduciaria;
4) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di altre cripto-attività oggetto di comunicazione;
5) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione a cessioni a fronte di altre cripto-attività oggetto di comunicazione;
6) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione;
7) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti all'utente oggetto di comunicazione non contemplati ai numeri 2) e 4);
8) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni oggetto di comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti da parte dell'utente oggetto di comunicazione non contemplati ai numeri 3), 5) e 6);
9) il valore equo di mercato aggregato, nonché il numero aggregato di unità di trasferimenti effettuati dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione a indirizzi di registro distribuito non notoriamente associati a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un'istituzione finanziaria.
2. Se il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione comunica all'Agenzia delle entrate che utilizza un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro dell'Unione Europea o dall'Unione Europea per accertare l'identità e tutte le residenze fiscali della persona oggetto di comunicazione e ottiene una conferma diretta dell'identità e della residenza della persona oggetto di comunicazione tramite tale servizio di identificazione, le informazioni da comunicare riguardanti la persona oggetto di comunicazione, in luogo di quelle di cui al comma 1, lettera a), sono: il nome, l'identificativo del servizio o dei servizi di identificazione e lo Stato membro o gli Stati membri di emissione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità.
3. L'importo lordo aggregato versato e l'importo lordo aggregato ricevuto di cui al comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), sono espressi nella moneta fiduciaria in cui gli importi sono stati rispettivamente versati e ricevuti. Se gli importi di cui al primo periodo sono stati versati o ricevuti in diverse monete fiduciarie, gli importi sono comunicati in un'unica valuta e convertiti al momento di ciascuna operazione oggetto di comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.
4. Il valore equo di mercato di cui al comma 1, lettera c), numeri da 4) a 9), è determinato e comunicato in un'unica valuta e valutato al momento di ciascuna operazione oggetto di comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.
5. Le informazioni trasmesse indicano la moneta fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo.
6. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è tenuto a comunicare il luogo di nascita di cui al comma 1, lettera a), se non è in possesso di tale informazione e non è tenuto a ottenerla in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari.
7. Non è tenuto a fornire le informazioni di cui ai commi da 1 a 6, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui all', comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), relativamente a un utente oggetto di comunicazione o a una persona che esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione per i quali il medesimo prestatore comunica tali informazioni in una giurisdizione non-UE che ha in vigore un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti con la giurisdizione di residenza del medesimo utente oggetto di comunicazione o della persona che esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione.
8. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è tenuto a comunicare il NIF se la giurisdizione oggetto di comunicazione, diversa da uno Stato membro dell'Unione Europea, non lo ha emesso ovvero se in base alla normativa della giurisdizione oggetto di comunicazione, diversa da uno Stato membro dell'Unione Europea, non è obbligatorio raccogliere il NIF emesso dalla medesima giurisdizione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;194#art-13