Art. 11
11 / 20Requisiti per la validità delle autocertificazioni
In vigore dal 6 gen 2026
1. Un'autocertificazione presentata da una persona fisica utente di cripto-attività o da una persona che esercita il controllo è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dalla persona fisica utente di cripto-attività o dalla persona che esercita il controllo, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative alla persona fisica utente di cripto-attività o alla persona che esercita il controllo:
a) nome e cognome;
b) indirizzo di residenza;
c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;
d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione;
e) data di nascita.
2. Un'autocertificazione presentata da un'entità utente di cripto-attività è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dall'entità utente di cripto-attività, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative all'entità utente di cripto-attività:
a) denominazione legale;
b) indirizzo;
c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;
d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione;
e) nel caso di un'entità utente di cripto-attività diversa da un'entità attiva o da un soggetto escluso, le informazioni di cui al comma 1, in relazione a ciascuna persona che esercita il controllo dell'entità utente di cripto-attività, ad eccezione del caso in cui tale persona che esercita il controllo ha già presentato un'autocertificazione a norma del comma 1, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità, se non già determinati sulla base delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all', comma 4, lettera u);
f) le informazioni sui criteri che l'entità utente di cripto-attività soddisfa per essere considerata un'entità attiva o un soggetto escluso.
3. In deroga ai commi 1 e 2, un'autocertificazione è valida se non contiene il NIF relativo alle giurisdizioni oggetto di comunicazione, diverse dagli Stati membri dell'Unione Europea, se la giurisdizione di residenza della persona oggetto di comunicazione non ha emesso il NIF ovvero se sulla base della normativa di tale giurisdizione non è obbligatorio raccogliere il NIF emesso dalla medesima giurisdizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;194#art-11