Art. 9
9 / 13Violazione degli obblighi di comunicazione del fornitore di carburante ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2023/2405
In vigore dal 31 dic 2025
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 70.000 euro a 150.000 euro il fornitore di carburante che non fornisce gratuitamente agli operatori aerei, entro il 14 febbraio di ogni anno di riferimento, le informazioni pertinenti e accurate inerenti a quanto previsto dall', relative al periodo di riferimento.
2. È soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi del secondo periodo il fornitore di carburante per l'aviazione che, nell'ambito delle comunicazioni di cui al presente articolo, trasmette informazioni fuorvianti o inesatte riguardo alle caratteristiche o all'origine dei carburanti sostenibili per l'aviazione da esso forniti. La sanzione è di importo pari al risultato in valore assoluto della formula SNSAF=2∙NSAF∙(PMASAF-PMACJF) aumentato fino al decuplo in ragione del quantitativo di carburanti per l'aviazione sostenibili forniti, oggetto delle informazioni fuorvianti o inesatte.
3. È soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 70.000 euro a 150.000 euro il fornitore di carburante che fornisce agli operatori aerei che ne fanno richiesta le informazioni inerenti a quanto previsto dall':
a) oltre novanta giorni dalla data della richiesta, quelle relative a un periodo di riferimento già concluso;
b) oltre quarantacinque giorni dalla conclusione del periodo di riferimento per quelle relative a un periodo di riferimento non ancora concluso, laddove la richiesta sia stata presentata almeno 45 giorni prima del termine di tale periodo.
4. È soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi del comma 2, secondo periodo, il fornitore di carburante che, nel corso dell'anno 2025 ed entro il 14 febbraio di ogni anno di riferimento, non inserisce nella banca dati dell'Unione europea (UDB), ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, o in qualsiasi strumento di raccolta dati alternativo individuato dalla Commissione europea per la medesima finalità, le informazioni relative al:
a) quantitativo di carburante fornito in ciascun aeroporto dell'Unione europea, espresso in tonnellate;
b) quantitativo di carburante sostenibile eventualmente fornito in ciascun aeroporto dell'Unione espresso in tonnellate;
c) per ciascun tipo di carburante sostenibile fornito negli aeroporti dell'Unione l'indicazione del processo di conversione, delle caratteristiche e dell'origine delle materie prime utilizzate per la produzione e delle emissioni prodotte durante il ciclo di vita;
d) tenore di aromatici e naftaleni in volume percentuale e di zolfo in massa percentuale nel carburante per l'aviazione fornito per partita, per aeroporto dell'Unione e a livello di Unione, con indicazione di volume e massa totali di ciascuna partita e metodo di prova applicato per misurare il contenuto di ciascuna sostanza a livello di partita;
e) contenuto energetico del carburante e del carburante sostenibile forniti in ciascun aeroporto dell'Unione, per ciascun tipo di carburante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;187#art-9