Art. 8 · Violazione degli obblighi di comunicazione dell'operatore aereo ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2023/2405

Art. 8

8 / 13

Violazione degli obblighi di comunicazione dell'operatore aereo ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2023/2405

In vigore dal 31 dic 2025
1. È soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro l'operatore aereo che, a partire dall'anno 2025, non trasmette all'E.N.A.C., entro il 31 marzo di ogni anno di riferimento, le informazioni relative al: a) quantitativo totale di carburante caricato in ciascun aeroporto dell'Unione, espresso in tonnellate; b) fabbisogno annuo di carburante, per aeroporto dell'Unione, espresso in tonnellate; c) quantitativo annuo non caricato, per aeroporto dell'Unione, che deve essere considerato pari a 0 (zero) qualora il quantitativo annuo non caricato sia negativo oppure qualora sia inferiore o pari al 10 per cento del fabbisogno annuo di carburante; d) quantitativo annuo eventualmente caricato, per aeroporto dell'Unione europea, per motivi di conformità alle norme di sicurezza applicabili in relazione al carburante ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2405 espresso in tonnellate; e) quantitativo totale di carburante sostenibile eventualmente acquistato da fornitori di carburante al fine di operare i voli effettuati ai sensi del regolamento (UE) 2023/2405, in partenza dagli aeroporti dell'Unione europea, espresso in tonnellate; f) per ogni eventuale acquisto di carburante sostenibile, il nome del fornitore di carburante, il quantitativo acquistato espresso in tonnellate, il processo di conversione, le caratteristiche e l'origine delle materie prime utilizzate per la produzione e le emissioni durante il ciclo di vita del carburante sostenibile e, se un acquisto comprende diversi tipi di carburante sostenibile con caratteristiche diverse, le informazioni per ciascun tipo di carburante sostenibile; g) totale dei voli effettuati ai sensi del regolamento (UE) 2023/2405 in partenza dagli aeroporti dell'Unione europea, espresso in numero di voli e in ore di volo. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere e) e f), l'operatore aereo allega: a) una dichiarazione dei sistemi relativi ai gas a effetto serra cui partecipa e nell'ambito dei quali gli è possibile comunicare i carburanti sostenibili per l'aviazione; b) una dichiarazione attestante di non aver comunicato, nell'ambito di più di un sistema relativo ai gas a effetto serra, partite identiche di carburanti sostenibili per l'aviazione; c) informazioni sulla partecipazione a regimi di sostegno finanziario dell'Unione europea, nazionali o regionali che consentano agli operatori aerei di essere compensati per i costi dei carburanti sostenibili per l'aviazione acquistati e informazioni che indichino se la stessa partita di carburanti sostenibili per l'aviazione abbia ricevuto o meno sostegno nell'ambito di più di un regime di sostegno finanziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;187#art-8