Art. 6
6 / 13Violazione degli obblighi dell'operatore aereo ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2405
In vigore dal 31 dic 2025
1. L'operatore aereo che carica un quantitativo annuo di carburante in un aeroporto dell'Unione in misura inferiore al 90 per cento del fabbisogno annuo di carburante, fatte salve eventuali esenzioni accordate o giustificazioni riconosciute ai sensi del regolamento (UE) 2023/2405, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al risultato della formula SRIF =2∙CN∙PMAAF aumentato fino al decuplo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;187#art-6