Art. 5
5 / 13Violazione degli obblighi del fornitore di carburante ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2405
In vigore dal 31 dic 2025
1. Fatta salva la deroga di cui al comma 5, che consente dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 la definizione delle quote di carburante sostenibile fornite attraverso il calcolo della media ponderata delle quantità di carburante rese disponibili presso tutti gli aeroporti dell'Unione per ciascun anno di riferimento, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al risultato in valore assoluto della formula SSAF =2∙DSAF ∙(PMASAF -PMACJF ) aumentato fino al decuplo per il mancato raggiungimento delle prescritte quote minime complessive di carburanti sostenibili per l'aviazione; di importo pari al risultato in valore assoluto della formula SSYN1 =2∙DSYN1 ∙(PMASYN -PMACJF ) aumentato fino al decuplo per il mancato raggiungimento delle prescritte quote minime di carburanti sintetici per l'aviazione; di importo pari al risultato in valore assoluto della formula SSYN2 =2∙DSYN2 ∙(PMASYN -PMACJF ) aumentato fino al decuplo per il mancato raggiungimento delle prescritte quote medie di carburanti sintetici per l'aviazione, il fornitore di carburante che, in ogni aeroporto dell'Unione:
a) dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029, non garantisce una quota minima complessiva annua pari al 2 per cento di carburanti sostenibili per l'aviazione;
b) dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2034, non garantisce una quota minima complessiva annua pari al 6 per cento di carburanti sostenibili per l'aviazione e inoltre:
1) dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2031, non garantisce una quota media annua dell'1,2 per cento di carburanti sintetici e, ogni anno, almeno lo 0,7 per cento di carburanti sintetici;
2) dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2034, non garantisce una quota media annua del 2,0 per cento di carburanti sintetici e, ogni anno, dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2033, almeno l'1,2 per cento di carburanti sintetici e, dal 1° gennaio 2034 al 31 dicembre 2034, almeno il 2,0 per cento di carburanti sintetici;
c) dal 1° gennaio 2035 al 31 dicembre 2039, non garantisce una quota minima annua complessiva pari al 20 per cento di carburanti sostenibili per l'aviazione, di cui almeno il 5 per cento di carburanti sintetici;
d) dal 1° gennaio 2040 al 31 dicembre 2044 non garantisce una quota minima annua complessiva pari al 34 per cento di carburanti sostenibili per l'aviazione, di cui almeno il 10 per cento di carburanti sintetici;
e) dal 1° gennaio 2045 al 31 dicembre 2049, non garantisce una quota minima annua complessiva pari al 42 per cento di carburanti sostenibili per l'aviazione, di cui almeno il 15 per cento di carburanti sintetici;
f) a decorrere dal 1° gennaio 2050 non garantisce una quota minima annua complessiva pari al 70 per cento di carburanti sostenibili per l'aviazione, di cui almeno il 35 per cento di carburanti sintetici.
2. Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1, il fornitore di carburante che non fornisce la quota minima complessiva di carburante sostenibile oppure la quota minima di carburante sintetico di cui al comma 1, lettere da a) a f), e, nel periodo di riferimento successivo, non integra la parte di quota non fornita, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata con le modalità di cui al comma 1.
3. Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1, il fornitore di carburante che non fornisce le quote medie di carburante sintetico nel periodo dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2031 e che, prima della fine del periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2034, non integra la parte di quota non fornita, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata con le modalità di cui al comma 1.
4. Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1, il fornitore di carburante che non fornisce le quote medie di carburante sintetico nel periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2034 e, nel periodo di riferimento successivo, non integra la parte di quota non fornita, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata con le modalità di cui al comma 1.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora l'integrazione della quota di carburante ivi prevista non avvenga nel periodo di riferimento successivo, le sanzioni pecuniarie si applicano annualmente fino al periodo di riferimento in cui il fornitore di carburante integra la quota di carburante non fornita di cui ai medesimi commi 2, 3 e 4.
6. Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, le sanzioni di cui al presente articolo in relazione al rispetto delle prescritte quote di carburante sostenibile, ivi incluse le quote minime e medie di carburanti sintetici, si applicano alle quantità calcolate come medie ponderate delle quantità di carburante fornite in tutti gli aeroporti dell'Unione per ciascun periodo di riferimento.
7. L'autorità di cui all', nel determinare la sanzione pecuniaria relativa alle quote medie di carburanti sintetici per l'aviazione di cui al comma 1, lettera b), tiene conto di ogni eventuale sanzione pecuniaria relativa alle quote minime di carburanti sintetici per l'aviazione già imposta al fornitore di carburante per l'aviazione in riferimento al rispettivo periodo, al fine di evitare una doppia sanzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;187#art-5