Art. 2 · Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
Capo II

Art. 2

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Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale

In vigore dal 13 dic 2025
1. All', comma 15-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «non superiori a euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a euro 85.000»; 2. All'articolo 86, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea» sono sostituite dalle seguenti: «85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea»; b) il secondo periodo è soppresso.
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