Capo II
Art. 2
2 / 15Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
In vigore dal 13 dic 2025
1. All', comma 15-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «non superiori a euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a euro 85.000»;
2. All'articolo 86, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea» sono sostituite dalle seguenti: «85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea»;
b) il secondo periodo è soppresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-04;186#art-2