Capo IV
Art. 14
14 / 15Disposizioni finanziarie
In vigore dal 13 dic 2025
1. Alle minori entrate derivanti dall', valutate in 0,30 milioni di euro per l'anno 2026, 0,47 milioni di euro per l'anno 2027, 0,64 milioni di euro per l'anno 2028, 0,81 milioni di euro per l'anno 2029, 0,99 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, e dall', valutate in 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-04;186#art-14