Art. 8 · Elementi premianti e riserve specifiche
Capo III

Art. 8

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Elementi premianti e riserve specifiche

In vigore dal 1 gen 2026
1. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti: a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento; b) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all', comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni; c) l'avvenuta assunzione, nei termini stabiliti dal bando, di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; d) la valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare aziendali e le azioni adottate dal proponente per ridurre i divari rispetto a opportunità di crescita e per la parità salariale; l'impiego di giovani e donne rispetto alla complessiva pianta organica e la situazione delle assunzioni dei predetti soggetti in un arco temporale predefinito al di sopra della soglia minima prevista da specifiche disposizioni di legge o del bando, come requisito di partecipazione; il possesso di idonee certificazioni utili alla dimostrazione della valorizzazione del lavoro dei giovani ovvero il possesso di idonee certificazioni, aggiuntive rispetto a quella di cui alla lettera b) atte a dimostrare la valorizzazione del lavoro femminile; e) la valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare aziendale e le azioni adottate dal proponente a favore della genitorialità; il possesso di idonee certificazioni, aggiuntive rispetto a quella di cui alla lettera b), utili alla dimostrazione di tali misure. 2. L'applicazione di uno o più degli elementi premianti di cui al comma 1 può essere esclusa se non congrua con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento. 3. Rispetto agli elementi previsti al comma 1, laddove applicabili, i bandi prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialità: a) attribuzione di punteggio aggiuntivo; b) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate; c) incremento dell'ammontare delle agevolazioni, nei limiti delle intensità o dei massimali di aiuto eventualmente applicabili e delle risorse disponibili. Il sistema o i sistemi di premialità sono, in ogni caso, prescelti in considerazione della natura, dell'entità e della finalità dell'incentivo, nonché dei destinatari e delle procedure previste dal bando e possono essere graduati in ragione di parametri predefiniti ovvero, nel caso del rating di legalità, del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating stesso. 4. Qualora, sulla base delle disposizioni del bando, il possesso del requisito sia oggetto di dichiarazioni rese dal proponente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dai controlli del soggetto competente emerga la non veridicità delle medesime dichiarazioni, il proponente decade dal vantaggio conseguito; nel caso in cui il possesso dell'elemento premiante, in relazione alle risorse disponibili e al sistema di premialità previsto, sia risultato determinante ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, il soggetto competente dispone la revoca dell'intera agevolazione concessa. Restano fermi gli ulteriori effetti previsti dall'articolo 76 del predetto decreto per i casi di dichiarazioni mendaci. 5. Ferma restando la condizione di congruità con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese di minori dimensioni, nell'ambito delle risorse disponibili per ciascun incentivo, alle PMI è riservata una quota minima del 60 per cento delle predette risorse, di cui almeno il 25 per cento è destinato alle micro o piccole imprese o ai lavoratori autonomi ove ammessi ai sensi dell'. 6. Nella definizione degli incentivi, l'amministrazione responsabile può individuare specifiche premialità ovvero riserve, ulteriori rispetto a quelle previste ai sensi dei commi 1 e 5, in favore di iniziative o soggetti rientranti in particolari categorie preventivamente individuate o in possesso di determinati requisiti o certificazioni, secondo quanto previsto dal bando, anche al fine di assicurare coerenza rispetto alla normativa di riferimento dell'incentivo nonché ai documenti di programmazione di ciascuna amministrazione e alle programmazioni europee.
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