Capo III
Art. 6
6 / 28Bando-tipo
In vigore dal 1 gen 2026
1. Salvi i casi di incentivi contributivi e di incentivi fiscali a erogazione automatica richiamati dall' comma 2, secondo periodo, e fermi restando i decreti attuativi adottati dalle amministrazioni competenti sulla base di quanto previsto dalla legge istitutiva dell'incentivo, gli incentivi sono attivati con bandi delle amministrazioni responsabili. I bandi, ove non incompatibile con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo, contengono i seguenti elementi:
a) finalità, ambito generale di applicazione e base giuridica del bando;
b) risorse disponibili, con esplicitazione delle riserve applicabili, incluse quelle volte a valorizzare specifici elementi premianti;
c) individuazione del soggetto competente allo svolgimento delle diverse attività comprese nel ciclo di vita dell'incentivo, specificando, in particolare, le attività eventualmente affidate ai sensi dell';
d) condizioni soggettive di ammissibilità alle agevolazioni dei proponenti;
e) operazioni agevolabili o presupposti oggettivi dell'agevolazione e indicazione, per gli incentivi che prevedono la realizzazione di un programma di spesa, delle spese ammissibili;
f) agevolazioni concedili e modalità di determinazione del relativo ammontare; disciplina del cumulo delle agevolazioni; eventuale inquadramento ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato;
g) procedure per l'accesso e l'erogazione ovvero la fruizione dell'agevolazione;
h) disciplina delle variazioni, intese come modificazione di elementi soggettivi o riferiti all'oggetto delle agevolazioni intervenute successivamente alla fase di ammissione all'agevolazione;
i) circostanze ed effetti della revoca delle agevolazioni;
l) modalità del controllo sulla corretta utilizzazione delle agevolazioni;
m) disposizioni funzionali alla realizzazione delle attività di monitoraggio e di valutazione, con particolare riferimento alla raccolta di dati utili nel corso dei procedimenti amministrativi riferiti all'incentivo e agli eventuali adempimenti in capo al beneficiario;
n) ulteriori oneri o adempimenti eventualmente a carico dei beneficiari, sulla base della normativa applicabile all'incentivo;
o) disposizioni in merito al trattamento dei dati personali.
2. Per l'uniforme disciplina degli elementi di cui al comma 1, nel rispetto delle pertinenti disposizioni specifiche dettate dai successivi articoli del presente codice e delle altre disposizioni vigenti in materia di incentivi, i bandi sono redatti in conformità al bando-tipo definito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. È fatta salva la possibilità di derogare esclusivamente a disposizioni del medesimo bando-tipo, non compatibili con le caratteristiche e le finalità dell'incentivo.
3. Al fine di agevolare l'attività di predisposizione dei bandi secondo i contenuti di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni responsabili possono usufruire di un apposito servizio di elaborazione dei bandi reso progressivamente disponibile nell'ambito del sistema Incentivi Italia ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-27;184#art-6