Capo V
Art. 26
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In vigore dal 1 gen 2026
1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del presente codice è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-27;184#art-26