Art. 25 · Disposizioni transitorie e di coordinamento
Capo V

Art. 25

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Disposizioni transitorie e di coordinamento

In vigore dal 1 gen 2026
1. Le disposizioni del capo III si applicano ai bandi non ancora pubblicati nelle forme previste alla data di entrata in vigore del presente codice; per i bandi già pubblicati alla predetta data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di riferimento. Le disposizioni di cui all' si applicano agli incentivi fiscali e agli incentivi contributivi istituiti con legge successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice. 2. Le disposizioni di cui all', commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, e agli si applicano a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il decreto di cui all', comma 4. Le disposizioni di cui all', commi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il decreto di cui al comma 4 del medesimo . 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ogni richiamo al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice.
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