Capo I
Art. 2
2 / 28Definizioni
In vigore dal 1 gen 2026
1. Ai fini del presente codice, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all';
b) «agevolazioni contributive»: sgravi riconosciuti all'impresa o al lavoratore autonomo in collegamento con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro che, in deroga al regime contributivo ordinario, comportano un abbattimento di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri previsti dall'ordinamento;
c) «agevolazioni fiscali»: agevolazioni che, in deroga al regime fiscale ordinariamente applicabile, comportano una riduzione, parziale o totale, della base imponibile o dell'ammontare dell'imposta o della tassa, ovvero un differimento o un annullamento del debito fiscale, nonché una riduzione dei versamenti dovuti;
d) «amministrazione responsabile»: il soggetto di natura pubblica cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la titolarità dell'incentivo;
e) «bandi»: i bandi, gli avvisi o gli altri provvedimenti comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi;
f) «beneficiario»: l'impresa che accede all'incentivo, secondo le modalità definite dal bando;
g) «ciclo di vita dell'incentivo»: l'insieme delle attività svolte per il sostegno pubblico attraverso un dato incentivo, che include le attività di programmazione, progettazione, attuazione, comprensiva dell'attivazione e della gestione, l'informazione e la pubblicità nonché la valutazione anche ex post dell'incentivo;
h) «contributo a fondo perduto»: le forme di agevolazione che prevedono trasferimenti di risorse al beneficiario non soggette a restituzione, variamente denominate sulla base delle finalità o dei costi sostenuti, indipendentemente dal trattamento fiscale o contabile, quali il «contributo in conto impianti», diretto a sostenere investimenti in beni strumentali ammortizzabili e commisurato al costo degli stessi investimenti; il «contributo in conto capitale», destinato all'incremento dei mezzi patrimoniali dell'impresa o alla loro ristrutturazione; il «contributo diretto alla spesa» riconosciuto sulle spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione di un progetto, ad esempio di ricerca o di formazione; il «contributo in conto esercizio», destinato al finanziamento di spese di gestione o destinato ad integrare ricavi di un determinato esercizio e il «contributo in conto interessi», riconosciuto a fronte di un finanziamento accordato al beneficiario da parte di un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di credito, finalizzato a ridurre il costo del tasso di interesse applicato;
i) «fattura elettronica regolarmente emessa»: la fattura elettronica regolarmente compilata secondo le regole fiscali e che riporta correttamente il codice unico di progetto (CUP) secondo quanto previsto dall', comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, o è identificata da idonei elementi ai sensi del comma 7 del medesimo ;
l) «finanziamento agevolato»: la forma di agevolazione che prevede l'erogazione al beneficiario di un finanziamento soggetto a rimborso ad un tasso inferiore rispetto a quello di mercato;
m) «garanzie su operazioni finanziarie»: la forma di agevolazione consistente in una garanzia nelle forme tecniche della garanzia diretta, della controgaranzia e della riassicurazione, a valere su risorse pubbliche, concessa a fronte di finanziamenti o operazioni finanziarie aventi le caratteristiche definite dal bando, che determina, per la parte corrispondente alla quota dell'operazione garantita, una traslazione del rischio dell'inadempimento da parte del beneficiario dal soggetto finanziatore allo strumento di garanzia;
n) «grandi imprese»: le imprese che non costituiscono, per dimensione, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla lettera bb);
o) «impresa»: qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo, che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalla fonte di finanziamento;
p) «incentivi»: le misure di incentivazione che prevedono agevolazioni a favore delle imprese, adottate dalle amministrazioni responsabili per il sostegno del sistema economico;
q) «incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale»: gli incentivi nei quali l'incremento o la conservazione dei livelli occupazionali sono il fine diretto e specifico, o uno dei fini diretti e specifici e nei quali il positivo riscontro dell'impatto occupazionale dell'operazione finanziata è elemento determinante ai fini dell'ammissione al beneficio;
r) «incentivi contributivi»: gli incentivi che prevedono agevolazioni contributive;
s) «incentivi fiscali»: gli incentivi che prevedono agevolazioni fiscali;
t) «Incentivi.gov.it»: la piattaforma telematica di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
u) «intervento nel capitale di rischio»: la forma di agevolazione attuata tramite investimenti nel capitale di imprese in equity o in quasi equity, come definiti dagli orientamenti adottati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio;
v) «lavoratore autonomo»: la persona fisica esercente attività di arti o professioni la cui attività è ricompresa nell'ambito dell' della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all', comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
z) «legge delega»: la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche»;
aa) «operazione di delocalizzazione»: il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'incentivo o di altro soggetto che venga in controllo dello stabilimento;
bb) «PMI»: le microimprese, piccole e medie imprese secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003, e i relativi successivi adeguamenti adottati in sede europea e nazionale tempo per tempo applicabili;
cc) «Programma degli incentivi» o «Programma»: il documento adottato da ciascuna amministrazione responsabile centrale in relazione agli incentivi di propria competenza, ai sensi dell';
dd) «proponente»: il soggetto che presenta istanza di accesso all'incentivo secondo le modalità definite dal bando;
ee) «RNA»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
ff) «sistema Incentivi Italia»: il catalogo di servizi resi disponibili dal RNA e dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» ai sensi dell';
gg) «soggetto competente»: il soggetto cui compete in tutto o in parte l'attività di gestione dell'incentivo, che può coincidere con l'amministrazione responsabile o che può essere individuato dall'amministrazione responsabile in un soggetto facente capo alla stessa o in altro soggetto, anche selezionato ai sensi dell' del presente codice e al quale la disposizione istitutiva o attuativa dell'incentivo o il relativo bando possono attribuire la competenza allo svolgimento di altre attività rientranti nel ciclo di vita dell'incentivo medesimo;
hh) «Tavolo permanente degli incentivi»: la sede stabile di confronto tra le amministrazioni responsabili centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella quale le predette amministrazioni, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascuna di esse in merito agli incentivi di propria competenza, operano congiuntamente e paritariamente al fine di favorire il coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali ai sensi dell'.
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