Capo III
Art. 17
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In vigore dal 1 gen 2026
1. Fatta salva la disciplina delle attività di recupero prevista per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi dalla normativa di settore, gli atti di revoca dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche dipendenti dall'intervento di una causa di decadenza, sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il soggetto competente dispone la revoca delle agevolazioni qualora ricorra una o più delle seguenti circostanze:
a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio;
b) mancata realizzazione dell'operazione finanziata entro i termini, ove previsti;
c) per gli incentivi che prevedono la realizzazione di investimenti, mancato rispetto dei termini, definiti in conformità con la disciplina nazionale ed europea di riferimento dell'incentivo, per il mantenimento e la destinazione dei beni oggetto dell'agevolazione. In mancanza di diversa indicazione del bando, la revoca è disposta qualora i beni siano alienati, ceduti o distratti prima del decorso di tre anni per le PMI e di cinque anni per le grandi imprese dalla data di completamento dell'investimento;
d) intervento di un'operazione di delocalizzazione o il verificarsi di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali di cui all';
e) intervento di variazioni sostanziali dell'operazione agevolata o modifiche soggettive del beneficiario che, compromettendo gli obiettivi originari, siano valutate, ai sensi della disciplina prevista nel bando, incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
f) avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del beneficiario, incompatibile con gli obblighi a suo carico secondo quanto previsto dal bando, ferma restando la verifica della condizione di impresa in difficoltà in sede di accesso alle agevolazioni, qualora prevista dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile allo specifico incentivo;
g) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni;
h) per le agevolazioni concesse in forma di finanziamento agevolato, mancata restituzione protratta per oltre un anno ovvero oltre il diverso tempo determinato dal bando degli interessi di preammortamento ovvero delle rate del finanziamento;
i) accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall', fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell', comma 4, lettera a), nel caso di DURC irregolare;
l) inadempimento di obblighi espressamente previsti dal bando, in ragione della specificità dell'incentivo;
m) rinuncia alle agevolazioni da parte del beneficiario.
3. La revoca può essere disposta in misura totale e riferirsi all'intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo una parte delle agevolazioni concesse, purchè proporzionale all'inadempimento riscontrato, secondo quanto definito dal bando.
4. La revoca comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire l'importo delle agevolazioni fruite. In caso di finanziamento agevolato, qualora il beneficiario abbia già avviato il piano di rimborso, è dovuta la restituzione del debito residuo, al netto delle eventuali rate già rimborsate. Gli importi restituiti sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca. Nei casi di restituzione dell'agevolazione in conseguenza della revoca di cui al comma 2, lettera a), o comunque disposta per azioni o fatti addebitati al beneficiario o per l'intervento di un'operazione di delocalizzazione o di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali ai sensi dell', il predetto tasso è maggiorato di cinque punti percentuali. Non si procede a tale maggiorazione nei casi di rinuncia ovvero nei casi di rideterminazione delle agevolazioni derivanti da minori spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.
5. In caso di revoca disposta da un'amministrazione responsabile centrale, le somme restituite ai sensi del comma 4, salvo diversa previsione del bando, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo importo, alla stessa amministrazione e vanno a incrementare, ove possibile, le disponibilità dell'incentivo interessato. Resta fermo quanto previsto dall', comma 7, rispetto alla destinazione delle risorse rivenienti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 2 del predetto articolo. In caso di revoca disposta dalle regioni e dagli enti locali, si applicano le procedure del rispettivo ordinamento contabile.
6. I crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni previste dal presente codice sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.
L'amministrazione responsabile, in caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute in base al provvedimento di revoca, provvede al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni. La medesima disciplina si applica in tutti i casi di recupero di somme indebitamente percepite dal beneficiario, ivi compresi i casi di recupero conseguenti alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni concesse.
7. Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedimentali di cui agli della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fatti salvi i termini eventualmente previsti dalla disciplina di settore per il recupero degli incentivi fiscali e gli incentivi contributivi, l'atto di revoca può essere adottato entro il termine ordinario di prescrizione del diritto al recupero delle somme erogate, decorrente dalla data in cui la causa di revoca è rilevabile.
8. Restano salve le procedure di revoca e recupero degli aiuti di Stato illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. In presenza di una decisione dell'Unione europea che dichiari l'aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno e ne ordini allo Stato il recupero, laddove il beneficiario dell'aiuto sia soggetto a procedure di insolvenza, il credito dello Stato relativo alla restituzione dell'aiuto è soddisfatto in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-27;184#art-17