Capo III
Art. 15
15 / 28Procedure e modalità di erogazione
In vigore dal 1 gen 2026
1. Le modalità di erogazione sono definite dal bando in funzione della forma dell'agevolazione e delle caratteristiche dell'operazione agevolata.
2. L'erogazione dei contributi a fondo perduto in conto impianti, in conto capitale e diretti alla spesa sono effettuate dal soggetto competente, fatte salve particolari caratteristiche dell'incentivo definite dal bando, in una o più quote ed in tal caso per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposite garanzie fideiussorie o assicurative d'importo pari almeno alla somma da erogare, salvo diversi strumenti di garanzia per le anticipazioni previsti dal bando, anche ricorrendo alla costituzione di specifici fondi operanti per tali fini resi disponibili dall'amministrazione responsabile. Dall'ultima erogazione o da ciascuna delle singole erogazioni può essere trattenuto un importo delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente al completamento dei controlli relativi alla corretta realizzazione dell'operazione finanziata.
3. L'erogazione del finanziamento agevolato può avvenire in più quote ovvero in un'unica soluzione. Per gli incentivi che prevedono la realizzazione di un programma di spesa, l'erogazione segue le modalità, in quanto compatibili, previste per i contributi di cui al comma 2, fatta salva la possibilità di erogazioni svincolate dall'avanzamento contabile dell'iniziativa a fronte di idonee forme di garanzia ovvero delle specifiche disposizioni previste dal bando.
Ciascuna amministrazione responsabile determina le caratteristiche e le modalità di rimborso del finanziamento.
4. I contributi a fondo perduto in conto interessi, calcolati e corrisposti a fronte di un finanziamento accordato, a condizioni definite dalle parti, al beneficiario da parte di un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di credito, sono erogati in più quote, tenendo conto delle rate di ammortamento pagate dal beneficiario, o in un'unica soluzione di pagamento, direttamente al beneficiario. È fatta salva la possibilità per l'amministrazione responsabile di definire specifiche caratteristiche del finanziamento, ivi inclusi i criteri per la determinazione dei tassi massimi d'interesse, nonché per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, anche attraverso meccanismi di adesione dei soggetti eroganti il finanziamento a sistemi convenzionali previsti dal bando.
5. Le agevolazioni in forma di garanzia su operazioni finanziarie sono concesse a fronte di finanziamenti e operazioni finanziarie aventi le caratteristiche predefinite dal bando, che stabilisce, altresì, le condizioni per l'istanza di attivazione della garanzia in caso di inadempimento del beneficiario finale garantito.
6. Gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese sono attuati attraverso investimenti diretti o indiretti nel capitale di imprese aventi caratteristiche predeterminate in funzione degli obiettivi dell'incentivo, effettuati a condizioni di mercato ovvero ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato prevista per tali agevolazioni e possono assumere la forma di investimenti in equity e quasi equity, secondo quanto definito dal bando e dalla disciplina di riferimento dei veicoli di investimento prescelti.
7. Le agevolazioni fiscali e le agevolazioni contributive sono fruite secondo la disciplina di settore, ai sensi di quanto previsto dall'.
8. Per le agevolazioni riconosciute a fronte della realizzazione di un programma di spesa, l'erogazione, fatti salvi i casi di erogazione a titolo di anticipazione o comunque svincolata dell'avanzamento contabile dell'iniziativa, è subordinata alla rendicontazione delle spese, che sono computate e documentate dal beneficiario secondo le disposizioni del bando, ferme restando le condizioni di ammissibilità della spesa previste dall', commi 2 e 3. Le spese sono comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, fatti salvi i casi di rendicontazione a costi semplificati. Nei limiti di quanto consentito dalle specificità dell'incentivo e della relativa fonte di finanziamento, nonché della disciplina europea in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile, l'amministrazione responsabile favorisce il ricorso a opzioni semplificate di costo. È fatta salva la possibilità di definire nel bando ulteriori modalità di rendicontazione in funzione delle particolari caratteristiche dell'incentivo e nel rispetto della normativa di riferimento.
9. Ai sensi dell', il sistema Incentivi Italia abilita progressivamente servizi, atti ad agevolare le verifiche di ammissibilità dei costi e del cumulo delle agevolazioni.
10. L'erogazione è, in ogni caso, subordinata all'effettuazione dei controlli di cui all', comma 4.
Storico versioni
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