Capo III
Art. 14
14 / 28Soccorso istruttorio
In vigore dal 1 gen 2026
1. Qualora, nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria delle istanze di accesso alle agevolazioni, risulti necessario acquisire, nei limiti delle disposizioni previste dal medesimo bando, ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già dallo stesso prodotta, il soggetto competente provvede a richiederli al medesimo proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento delle integrazioni o dei chiarimenti di cui al primo periodo. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti.
2. Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze o irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente e quelle relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria e la cui produzione è richiesta, con clausola univoca del bando, a pena di inammissibilità dell'istanza.
Non è, altresì, sanabile ed è causa di inammissibilità della domanda, la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni attraverso modalità difformi da quelle previste dal medesimo bando.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-27;184#art-14