Art. 7
7 / 19Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
In vigore dal 11 dic 2025
Modifiche all' del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All' del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «Fermo restando» a: «per» sono sostituite dalla seguente: «Per» e la parola: «esclusivamente» è soppressa;
b) al comma 2:
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Gli interventi sottoposti al regime di PAS che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell', sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, secondo le modalità di cui al comma 8.»;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Il comune procedente è quello sul cui territorio insistono gli interventi di cui al comma 1, che costituisce il punto di contatto ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. Qualora gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune procedente, che costituisce il punto di contatto, è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Ai fini dell'individuazione del comune procedente nei casi di cui al secondo periodo, il soggetto proponente tiene conto della percentuale di area occupata rispetto all'unità fondiaria di cui dispone il soggetto medesimo.»;
d) al comma 4:
1) all'alinea, le parole da: «mediante» fino a: «n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «secondo il modello unico adottato ai sensi dell', comma 3, lettera a)»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «qualunque titolo» sono inserite le seguenti: «, anche derivante da contratti preliminari,», le parole: «l'impianto» sono sostituite dalle seguenti: «l'intervento medesimo»;
3) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) della comunicazione o della segnalazione di cui rispettivamente agli articoli 6-bis e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per la realizzazione degli interventi edilizi, ove necessari;»;
4) alla lettera c), dopo le parole: «strumenti urbanistici adottati,» sono inserite le seguenti: «il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni,»;
5) alla lettera e), le parole: «di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, vulcanico e la prevenzione incendi, nonché nei casi che richiedano l'acquisizione del titolo edilizio per l'eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all'esercizio dell'impianto,»;
6) alla lettera m), numero 2), le parole: «al 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'1», le parole: «dei proventi» sono sostituite dalle seguenti: «del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata»;
e) al comma 5, le parole da: «è quello» fino a: «procedente» sono soppresse;
f) al comma 6:
1) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Su richiesta del soggetto proponente, in ragione dell'entità degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, il comune può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo.»;
2) al terzo periodo, le parole: «In tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo» e le parole: «dal trentesimo giorno o, se anteriore,» sono soppresse;
g) al comma 7:
1) al secondo periodo, le parole: «e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «, terzo e quarto»;
2) al terzo periodo, la parola: «quarto» è sostituita dalla seguente: «quinto»;
h) al comma 8:
1) alla lettera a), le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni, prorogabili, una sola volta, per ulteriori trenta giorni, su istanza del medesimo soggetto e in ragione dell'entità delle richieste», le parole: «In tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «In tali casi» e le parole «dal quindicesimo giorno o, se anteriore,» sono soppresse;
2) alla lettera c), la parola: «ambientale» è sostituita dalle seguenti: «del rischio idrogeologico» e dopo le parole: «incolumità dei cittadini,» sono inserite le seguenti: «ivi compresa la tutela del rischio sismico e vulcanico,»;
i) al comma 11:
1) al primo periodo, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini del decorso dei termini di cui al primo periodo non si tiene conto degli impedimenti all'avvio della realizzazione degli interventi o alla mancata conclusione dei lavori derivanti da cause di forza maggiore.»;
l) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. Nel caso di progetti che necessitino di interventi edilizi da realizzare ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto stesso. Nei casi di progetti di cui al presente comma che rientrino anche nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la valutazione medesima è preventiva all'acquisizione del titolo edilizio.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-26;178#art-7