Art. 6
6 / 19Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
In vigore dal 11 dic 2025
Modifiche all' del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All' del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «dall', comma 1, secondo e terzo periodo e» sono soppresse;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo,», sono inserite le seguenti: «delle norme tecniche per le costruzioni,»;
3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Gli interventi di cui all'allegato A che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell', sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.»;
4) all'ultimo periodo, dopo la parola: «medesimi» sono aggiunte le seguenti: «e, ove necessario, aver effettuato la comunicazione o acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che possono avere incidenze significative sui predetti siti ai sensi dell', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o sui siti di cui al primo periodo, nonché su quelli oggetto di tutela ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6.»;
3) il terzo periodo è soppresso;
c) al comma 5:
1) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Su istanza del soggetto proponente, l'autorità preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, in ragione dell'entità degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, possono prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori quindici giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo.»;
2) al terzo periodo, le parole: «In tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo» e le parole: «dal quindicesimo giorno o, se anteriore,» sono soppresse;
d) al comma 10, le parole: «esteso agli» sono sostituite dalle seguenti: «riveduto allo scopo di includere nella piattaforma SUER gli».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-26;178#art-6