Art. 5
5 / 19Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
In vigore dal 11 dic 2025
Modifiche all' del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All' del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli più interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto è pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi.»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, il soggetto proponente predispone appositi sistemi di raccolta per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate, temporanee e permanenti, derivanti dai medesimi, ivi comprese quelle relative a locali tecnici, piazzali o alla viabilità di accesso. La progettazione dei sistemi di cui al primo periodo tiene conto delle precipitazioni intense conseguenti anche ai cambiamenti climatici.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-26;178#art-5