Art. 17 · Modifiche all'allegato B al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

Art. 17

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Modifiche all'allegato B al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

In vigore dal 11 dic 2025
Modifiche all'allegato B al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 1. All'allegato B al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla sezione I, al punto 1.: 1) alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dell' del presente decreto, ivi comprese le zone di accelerazione individuate ai sensi del medesimo , comma 5»; 1-bis) alla lettera b), le parole: «10 MW» sono sostituite dalle seguenti «12 MW»; 2) alla lettera d), dopo la parola: «pari» sono inserite le seguenti: «o superiore»; 3) alla lettera e), le parole: «su aree pubbliche o demaniali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche artificiali»; 4) dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: «i-bis) impianti idroelettrici con capacità di generazione pari o superiore a 500 kW e fino a 1 MW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti, senza incremento nè della portata esistente nè del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, nè comportino aumento delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici; i-ter) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 250 kW di potenza di concessione realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata; i-quater) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 250 kW ai fini di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;»; 5) alla lettera n), le parole: «a 100» sono sostituite dalle seguenti: «a 500» e le parole: «a 170» sono sostituite dalle seguenti: «a 250»; 6) alla lettera aa), le parole: «di accumulatori» sono soppresse e dopo la parola: «esistenti» sono inserite le seguenti: «, abilitati o autorizzati»; b) alla sezione II, al punto 1, alla lettera a), dopo la parola: «cento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, a prescindere dalla potenza elettrica risultante».
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