Art. 13
13 / 19Inserimento dell'articolo 12-ter nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
In vigore dal 11 dic 2025
Inserimento dell'articolo 12-ter nel decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:
«Art. 12-ter (Risoluzione alternativa delle controversie). - 1.
L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), definisce, con uno o più provvedimenti, meccanismi alternativi, gestiti dall'Acquirente unico S.p.A., a carattere decisorio, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al comma 2. Nel definire i meccanismi di cui al primo periodo, l'ARERA assicura il contradditorio tra le parti, stabilisce i termini di durata massima delle procedure, assicura la gratuità delle medesime per ciascuna delle parti e ne favorisce lo svolgimento in modalità digitale.
2. Ai meccanismi per la risoluzione extragiudiziale sono ammesse le controversie riguardanti:
a) la presentazione telematica dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui all', comma 1;
b) l'accertamento circa la sussistenza dei vincoli contemplati dall';
c) la verifica della completezza della documentazione a corredo della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica;
d) l'applicazione della disciplina semplificata per gli interventi di cui all', comma 1, che insistano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione;
e) l'individuazione del regime amministrativo applicabile per gli interventi di cui all', comma 1.
3. La decisione di risoluzione extragiudiziale della controversia ai sensi del comma 1 può essere impugnata dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
4. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, l'ARERA stabilisce i requisiti dei decisori extragiudiziali, assicurandone terzietà ed esperienza nell'ambito delle procedure amministrative concernenti la realizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché adeguata qualificazione professionale nei settori interessati dalle controversie di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).
5. Le attività di gestione dei meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al presente articolo, a cura di Acquirente unico s.p.a., sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».
Storico versioni
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